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Per avere maggiori informazioni

Decreto Ministeriale 2 agosto 1969
Caratteristiche delle abitazioni di lusso
Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 601
Artt. da 15 a 20 concernenti le operazioni di credito a medio e lungo termine
Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi
Legge 23 dicembre 1998, n.448
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
Decreto del Ministero delle Finanze del 30 luglio 1999 n. 311
Regolamento recante norme per l’individuazione delle modalità e delle condizioni cui è
subordinata la detrazione degli interessi passivi in dipendenza di mutui contratti per la
costruzione dell’abitazione principale
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (art. 1)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria
2005)
Decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191
Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica
Decreto legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257
Applicazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti
Circolare del Ministero delle Finanze n. 73 del 27 maggio 1994
Risposte a quesiti formulati in occasione di Telefisco 1994
Circolare del Ministero delle Finanze n. 108 del 3 maggio 1996
Risposte a quesiti in materia di imposte sui redditi, IVA, imposta di registro e tasse sulle
concessioni governative fornite in occasione di Telefisco 1996.
Circolare del Ministero delle Finanze n. 122 del 1 giugno 1999
Risposte a quesiti in occasione della videoconferenza inerenti la compilazione del model-
lo 730
Circolare del Ministero delle Finanze n. 95 del 12 maggio 2000
Videoconferenza modello 730
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 3 gennaio 2001
(Finanziaria 2001) Primi chiarimenti
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 26 gennaio 2001
Risposte ai quesiti fornite in occasione della videoconferenza del 18 gennaio 2001,
in materia di IRPEF ed IVA
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 55/E del 14 giugno 2001
Videoconferenza dichiarazione dei redditi 2001. Risposte a quesiti vari
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 50/E del 12 giugno 2002
Risposte fornite in occasione della videoconferenza del 14 maggio 2002 sui modelli Unico 2002
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 55/E del 20 giugno 2002
Risposte a vari quesiti in materia di imposte sui redditi e IRAP predisposte dalla DRE per
la Liguria
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 20 aprile 2005
Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale
dei Centri di Assistenza Fiscale
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 9 maggio 2005
Aumento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto legge
12 luglio 2004, n. 168
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 31 maggio 2005
Chiarimenti in materia di assistenza fiscale prestata dai CAF per i lavoratori dipendenti
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 184/E del 12 giugno 2002
Interpello - art. 1 legge n. 449 del 27 dicembre1997
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 128/E del 23 settembre 2005
Istanza di interpello art. 15, comma 1 del Tuir
Istruzioni per la compilazione del mod. 730
Istruzioni per la compilazione del modello Unico persone fisiche
Tutti i provvedimenti sopra indicati sono reperibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate:
www.agenziaentrate.gov.it

Garanzia ipotecaria

Domanda: La garanzia ipotecaria deve insistere necessariamente sull’immobile per il cui acquisto è stato contratto il mutuo?


Risposta:
La norma prevede la detraibilità degli interessi passivi in dipendenza di mutui, garantiti da ipoteca su immobili, contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Pertanto, in presenza di mutuo ipotecario, gli interessi passivi potranno essere oggetto di detrazione d’imposta anche se l’immobile su cui risulta iscritta l’ipoteca non coincide con quello acquistato ed adibito ad abitazione principale (cfr. circolare n. 7 del 2001).

Mutuo cointestato con coniuge fiscalmente a carico

Domanda: Un contribuente cointestatario di un contratto di mutuo con il coniuge fiscalmente a carico può detrarre la quota di interessi imputabile al coniuge anche se il contratto di mutuo è stato stipulato prima del 2001?
Risposta: A partire dal periodo d’imposta 2001 il coniuge che possiede redditi può fruire della detrazione non solo in relazione alla propria quota d’interessi ma anche per quella del coniuge che risulti a suo carico a prescindere dalla data in cui è stato stipulato il contratto di mutuo (cfr. circolare n.7 del 26 gennaio 2001).

Condizioni per fruire dell’agevolazione

Domanda: Per poter fruire della detrazione dall’Irpef degli interessi passivi pagati sul mutuo è necessario che il contribuente intestatario del mutuo ipotecario sia anche proprietario dell’immobile?
Risposta: La disposizione cui si riferisce il quesito prevede la detrazione per interessi passivi su mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale. Tale formulazione sottintende che il beneficiario della detrazione deve coincidere con il proprietario dell’unità immobiliare (cfr. circolare n.7 del 26 gennaio 2001)

Variazione dell’abitazione principale

Domanda: Un contribuente compra la casa che adibisce ad abitazione principale stipulando un mutuo ipotecario. Qualche anno dopo si sposa e va ad abitare in altra casa perdendo così il diritto di detrarre gli interessi passivi. Successivamente nell’immobile che era stato la sua abitazione principale va ad abitare la madre. In questo caso può riprendere a detrarre gli interessi pagati per il mutuo?
Risposta: Ai fini della detraibilità degli interessi passivi per mutui ipotecari, si intende per abitazione principale quella nella quale il contribuente e/o i suoi familiari dimorano abitualmente. Il contribuente può ricominciare a detrarre gli interessi passivi dal momento in cui l’immobile viene ad essere utilizzato come abitazione principale dalla madre in quanto la continuità non è un requisito richiesto per usufruire della detrazione (cfr. circolari n. 55 del 2001 e n. 55 del 2002).

Detrazione della quota di interessi passivi corrisposti su mutui per acquisto di due unità immobiliari

Domanda: È possibile applicare la detrazione in riferimento agli interessi passivi pagati per un mutuo contratto per l’acquisto di una casa da adibire a propria abitazione principale e di un’altra da adibire ad abitazione del figlio? In caso contrario il contribuente può scegliere per quale dei due mutui richiedere la detrazione?
Risposta: Nel caso in cui il contribuente contrae un mutuo per l’acquisto di un immobile adibito a propria abitazione principale, e un mutuo per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione di un familiare, in analogia con quanto previsto per la deduzione dal reddito complessivo del reddito dell’abitazione principale, la detrazione deve essere riferita agli interessi pagati in corrispondenza dell’immobile adibito a propria abitazione (cfr. circolare n. 50 del 2002).

Detrazione della quota di interessi passivi corrisposti su mutuo per acquisto di unità immobiliare locata

Domanda: Si chiede di conoscere se in caso di acquisto di un immobile occupato, si può ottenere la detrazione degli interessi passivi a partire dal momento dell’acquisto. La detrazione spetterebbe quindi, anche prima di notificare l’atto di intimazione di licenza o di sfratto ovvero, in presenza di tale atto, anche prima che il proprietario ottenga la disponibilità dell’immobile e vi trasferisca la sua dimora abituale.
Risposta: In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro 3 mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro 1 anno dal rilascio l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale.
In relazione a questa particolare ipotesi, è possibile fruire delle detrazioni sin dalla prima rata (cfr. circolare n. 50 del 2002).

Detrazione quota interessi passivi corrisposti su mutuo abitazione di un figlio.

Domanda: È possibile attribuire la detrazione per interessi passivi ad un contribuente che paga interessi per mutuo relativo ad abitazione adibita a dimora abituale di un figlio antecedentemente al 1 gennaio 2001?
Risposta: A partire dal 2001, per abitazione principale si intende quella adibita ad abitazione principale del contribuente e/o di suoi familiari.
Tale disposizione è entrata in vigore dal 1 gennaio 2001 ma trova applicazione anche in riferimento alle rate pagate dopo la predetta data in dipendenza di contratti di mutuo stipulati prima del 2001, sempreché siano state rispettate le condizioni richieste precedentemente.
In particolare che l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale del contribuente e/o di un familiare entro 6 mesi dall’acquisto stesso e l’acquisto dell’unità immobiliare sia stato effettuato nei 6 mesi precedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo (cfr. circolare n. 50 del 2002).

Detrazione della quota di interessi passivi corrisposti per finanziamento

Domanda: Possono essere portati in detrazione gli interessi pagati a fronte di un finanziamento acceso per finanziare un mutuo ipotecario in corso di stipula per l’acquisto dell’abitazione principale?
Risposta: La norma che disciplina la detrazione dall’Irpef degli interessi passivi pagati sui mutui prevede che tali interessi siano corrisposti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, e che i mutui siano contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro 1 anno dall’acquisto stesso. Non danno diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e gli interessi derivanti da finanziamenti diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili. Non danno diritto a detrazione gli interessi pagati a fronte di un prefinanziamento acceso per finanziare un mutuo ipotecario in corso di stipula per l’acquisto della casa di abitazione, poiché tale operazione finanziaria è diversa da quella di mutuo, sebbene sia ad essa collegata (cfr. circolare n. 50 del 12 giugno 2002).

Mutuo di importo superiore al prezzo dell’immobile

Domanda: Nel caso in cui un contribuente contragga un mutuo ipotecario per acquisto di abitazione principale, per un capitale di 200.000 euro, a fronte di un rogito nel quale viene indicato il valore di acquisto dell’immobile di 180.000 euro, gli interessi passivi possono essere detratti totalmente (naturalmente entro il limite previsto)?
Risposta. In caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile, comprensivo delle spese notarili e degli altri oneri accessori, l’agevolazione deve essere limitata all’ammontare del predetto costo, risultante dalla sommatoria del valore dell’immobile indicato nel rogito, nonché degli altri oneri accessori, debitamente documentati, connessi con l’operazione di acquisto.

Per determinare la parte di interessi passivi sulla quale calcolare la detrazione Irpef del 19% può essere utilizzata la seguente formula:
costo di acquisto dell’immobile x interessi passivi pagati / capitale erogato a titolo di mutuo


Poiché il suddetto chiarimento sull’argomento in discorso è stato affermato nella circolare n.15 del 2005, gli uffici non applicano le sanzioni nei confronti dei contribuenti e dei CAF che nelle dichiarazioni dei redditi nei periodi d’imposta precedenti al 2004 hanno indicato interessi passivi relativi a mutuo di valore eccedente quello dell’abitazione principale, senza effettuare il necessario calcolo proporzionale dell’ammontare detraibile nella erronea convinzione che la detassazione spettasse con riferimento all’intero ammontare degli interessi pagati (cfr. circolare n. 26 del 31 maggio 2005).

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