Mutui Agevolati: casi particolari
Quando è possibile fruire della detrazione anche se l’immobile non viene adibito ad abitazione principale?
L’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 1 anno dall’acquisto e questa condizione deve permanere per tutto il periodo d’imposta per il quale si chiedono le detrazioni. In assenza di queste condizioni, non si perde comunque il diritto alla detrazione solo nei seguenti casi:
- Trasferimento per motivi di lavoro: si ha diritto alla detrazione anche se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto. La detrazione non si perde se l’immobile viene locato.
- Ricovero in case di cura: non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in case di riposo o in centri di assistenza sanitaria, a condizione che l’immobile non venga locato.
- Forze armate e Forze di polizia: al personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, la detrazione è riconosciuta anche se non si tratta di dimora abituale, essendo sufficiente che si tratti di un immobile costituente unica abitazione di proprietà.
Se l’immobile non si utilizza più come abitazione principale
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in case di cura).
Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.