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Conviene rinegoziare il mutuo ?

Conviene ridurre la rata del mutuo a tasso variabile ricorrendo alla Convenzione Abi-Governo o continuare a pagare lo stesso importo? Questo è il dubbio di molte famiglie italiane che al ritorno dalle vacanze hanno trovato nella posta la proposta di rinegoziazione inviata dalla banca. Sulla bilancia, ogni mutuatario dovrà soppesare il beneficio immediato di un abbassamento dell’esborso mensile e il rischio di allungamento della durata originaria e aumento dell’onere complessivo del finanziamento.

In base ai termini dell’accordo, infatti, la differenza fra la rata calcolata secondo il vecchio piano di ammortamento e quella rinegoziata confluirà a partire dal 2009 su un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso Irs a 10 anni (attualmente il 4,76%) aumentabile fino allo 0,5 per cento. La scelta ruota attorno a una serie di fattori soggettivi, fra i quali quelli più importanti sono la situazione finanziaria della famiglia e la durata residua del mutuo contratto, ed è tutt’altro che semplice.

Il rischio, in generale, è poi quello del maggior onere complessivo e dell’allungamento del prestito a cui si va incontro, un effetto negativo che cresce per i mutui recenti e con il piano di ammortamento più lungo. Ipotizzando un andamento dei tassi futuri che ripeta gli alti e bassi visti in questi ultimi tre anni, il prestito da 80mila euro a 15 anni contratto nel 2000 risulterà infatti più costoso di soli 151 euro rispetto all’originale e si allunga di due mesi. Chi invece ha sottoscritto nel 2006 un mutuo da 130mila euro a 25 anni e volesse avvalersi della Convenzione subirà un aggravio aggiuntivo di ben 21.458 euro (4,5% in più del mutuo di partenza) e dovrà continuare a versare le rate per 32 mesi oltre la scadenza originaria.

Famiglie e debiti: con l’euro l’indebitamento è raddoppiato

In Alto Adige l’«esposizione» media sfiora i 20 mila euro, colpa della casa. L’incremento in provincia di Bolzano è però quello che è cresciuto meno (+42%). La media nazionale ha toccato quota +93%
Il calo dei consumi addebitabile anche agli elevati “impegni” dovuti all’acquisto della casa e alle ristrutturazioni.

Che l’introduzione dell’euro ad un cambio sopravvalutato (quasi 2000 mila delle vecchie lire) avesse “ghigliottinato” le buste paga degli italiani con tutte le conseguenze negative che ne sono derivate, lo si sapeva da tempo. Adesso arriva una interessante analisi della Camera di commercio di Mestre, la CGIA, che evidenzia come negli ultimi cinque anni - da quando cioè è stato introdotto il supereuro - l’indebitamento medio delle famiglie italiane è di fatto raddoppiato. Un indebitamento medio di 15.764 euro che inevitabilmente ha delle evidenti ripercussioni sui consumi delle famiglie costrette sempre più a “tagliare”.
Per quanto riguarda la situazione in provincia di Bolzano i dati della CGIA mettono in luce che le famiglie altoatesine si collocano all’unidicesimo posto tra quelle mediamente più indebitate con 19.374,24 euro a testa. Un dato che in parte già si conosceva e determinato prevalentemente dal fatto che le famiglie altoatesine sono fortemente indebitate con le banche per aver acceso mutui sulla casa. Proprio perchè - sulla carta - gli altoatesini sono praticamente quasi tutti proprietari di casa l’introduzione dell’euro non ha di fatto accresciuto il loro indebitamento. Percentualmente infatti la variazione di indebitamento tra il primo gennaio 2002 e il 31 dicembre 2007 è stato il più basso d’Italia con solo il +42,45% rispetto ad una media nazionale del +93,28. Secondo l’analisi della CGIA di Mestre della moneta unica, le famiglie italiane si sono indebitate in modo crescente (tanto da raddoppiare di fatto la loro esposizione nei confronti degli istituti di credito) essenzialmente per l’accensione di mutui per l’acquisto della casa, per finanziare la loro ristrutturazione, ma anche per credito al consumo e per affrontare il peggioramento della situazione economica di molte famiglie. Soprattutto al Sud, l’indebitamento degli italiani è salito, tra il 2002 e il 2007, del 93,28%. Secondo uno studio della Cgia di Mestre l’indebitamento medio delle famiglie italiane ha toccato nel dicembre del 2007 i 15.765 euro, con la provincia di Roma in testa, con una media di 21.949,94 euro. In ogni caso sono moltissime le province che hanno in sostanza raddoppiato il loro indebitamento: in 20 hanno avuto una crescita superiore alla media e le poche province che si situano in coda alla classifica vedono comunque una crescita del 50% circa, con un minimo al 42,45%. «Le città più indebitate - rileva Giuseppe Bortolussi, segretario della Cgia di Mestre - sono quelle che registrano anche i livelli di reddito più elevati».

[http://espresso.repubblica.it/dettaglio-local/Con-l-euro-l-indebitamento-e-raddoppiato/2038175/6]

Per avere maggiori informazioni

Decreto Ministeriale 2 agosto 1969
Caratteristiche delle abitazioni di lusso
Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 601
Artt. da 15 a 20 concernenti le operazioni di credito a medio e lungo termine
Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi
Legge 23 dicembre 1998, n.448
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
Decreto del Ministero delle Finanze del 30 luglio 1999 n. 311
Regolamento recante norme per l’individuazione delle modalità e delle condizioni cui è
subordinata la detrazione degli interessi passivi in dipendenza di mutui contratti per la
costruzione dell’abitazione principale
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (art. 1)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria
2005)
Decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191
Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica
Decreto legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257
Applicazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti
Circolare del Ministero delle Finanze n. 73 del 27 maggio 1994
Risposte a quesiti formulati in occasione di Telefisco 1994
Circolare del Ministero delle Finanze n. 108 del 3 maggio 1996
Risposte a quesiti in materia di imposte sui redditi, IVA, imposta di registro e tasse sulle
concessioni governative fornite in occasione di Telefisco 1996.
Circolare del Ministero delle Finanze n. 122 del 1 giugno 1999
Risposte a quesiti in occasione della videoconferenza inerenti la compilazione del model-
lo 730
Circolare del Ministero delle Finanze n. 95 del 12 maggio 2000
Videoconferenza modello 730
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 3 gennaio 2001
(Finanziaria 2001) Primi chiarimenti
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 26 gennaio 2001
Risposte ai quesiti fornite in occasione della videoconferenza del 18 gennaio 2001,
in materia di IRPEF ed IVA
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 55/E del 14 giugno 2001
Videoconferenza dichiarazione dei redditi 2001. Risposte a quesiti vari
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 50/E del 12 giugno 2002
Risposte fornite in occasione della videoconferenza del 14 maggio 2002 sui modelli Unico 2002
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 55/E del 20 giugno 2002
Risposte a vari quesiti in materia di imposte sui redditi e IRAP predisposte dalla DRE per
la Liguria
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 20 aprile 2005
Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale
dei Centri di Assistenza Fiscale
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 9 maggio 2005
Aumento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto legge
12 luglio 2004, n. 168
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 31 maggio 2005
Chiarimenti in materia di assistenza fiscale prestata dai CAF per i lavoratori dipendenti
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 184/E del 12 giugno 2002
Interpello - art. 1 legge n. 449 del 27 dicembre1997
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 128/E del 23 settembre 2005
Istanza di interpello art. 15, comma 1 del Tuir
Istruzioni per la compilazione del mod. 730
Istruzioni per la compilazione del modello Unico persone fisiche
Tutti i provvedimenti sopra indicati sono reperibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate:
www.agenziaentrate.gov.it

Garanzia ipotecaria

Domanda: La garanzia ipotecaria deve insistere necessariamente sull’immobile per il cui acquisto è stato contratto il mutuo?


Risposta:
La norma prevede la detraibilità degli interessi passivi in dipendenza di mutui, garantiti da ipoteca su immobili, contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Pertanto, in presenza di mutuo ipotecario, gli interessi passivi potranno essere oggetto di detrazione d’imposta anche se l’immobile su cui risulta iscritta l’ipoteca non coincide con quello acquistato ed adibito ad abitazione principale (cfr. circolare n. 7 del 2001).

Mutuo cointestato con coniuge fiscalmente a carico

Domanda: Un contribuente cointestatario di un contratto di mutuo con il coniuge fiscalmente a carico può detrarre la quota di interessi imputabile al coniuge anche se il contratto di mutuo è stato stipulato prima del 2001?
Risposta: A partire dal periodo d’imposta 2001 il coniuge che possiede redditi può fruire della detrazione non solo in relazione alla propria quota d’interessi ma anche per quella del coniuge che risulti a suo carico a prescindere dalla data in cui è stato stipulato il contratto di mutuo (cfr. circolare n.7 del 26 gennaio 2001).

Condizioni per fruire dell’agevolazione

Domanda: Per poter fruire della detrazione dall’Irpef degli interessi passivi pagati sul mutuo è necessario che il contribuente intestatario del mutuo ipotecario sia anche proprietario dell’immobile?
Risposta: La disposizione cui si riferisce il quesito prevede la detrazione per interessi passivi su mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale. Tale formulazione sottintende che il beneficiario della detrazione deve coincidere con il proprietario dell’unità immobiliare (cfr. circolare n.7 del 26 gennaio 2001)

Variazione dell’abitazione principale

Domanda: Un contribuente compra la casa che adibisce ad abitazione principale stipulando un mutuo ipotecario. Qualche anno dopo si sposa e va ad abitare in altra casa perdendo così il diritto di detrarre gli interessi passivi. Successivamente nell’immobile che era stato la sua abitazione principale va ad abitare la madre. In questo caso può riprendere a detrarre gli interessi pagati per il mutuo?
Risposta: Ai fini della detraibilità degli interessi passivi per mutui ipotecari, si intende per abitazione principale quella nella quale il contribuente e/o i suoi familiari dimorano abitualmente. Il contribuente può ricominciare a detrarre gli interessi passivi dal momento in cui l’immobile viene ad essere utilizzato come abitazione principale dalla madre in quanto la continuità non è un requisito richiesto per usufruire della detrazione (cfr. circolari n. 55 del 2001 e n. 55 del 2002).

Detrazione della quota di interessi passivi corrisposti su mutui per acquisto di due unità immobiliari

Domanda: È possibile applicare la detrazione in riferimento agli interessi passivi pagati per un mutuo contratto per l’acquisto di una casa da adibire a propria abitazione principale e di un’altra da adibire ad abitazione del figlio? In caso contrario il contribuente può scegliere per quale dei due mutui richiedere la detrazione?
Risposta: Nel caso in cui il contribuente contrae un mutuo per l’acquisto di un immobile adibito a propria abitazione principale, e un mutuo per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione di un familiare, in analogia con quanto previsto per la deduzione dal reddito complessivo del reddito dell’abitazione principale, la detrazione deve essere riferita agli interessi pagati in corrispondenza dell’immobile adibito a propria abitazione (cfr. circolare n. 50 del 2002).

Detrazione della quota di interessi passivi corrisposti su mutuo per acquisto di unità immobiliare locata

Domanda: Si chiede di conoscere se in caso di acquisto di un immobile occupato, si può ottenere la detrazione degli interessi passivi a partire dal momento dell’acquisto. La detrazione spetterebbe quindi, anche prima di notificare l’atto di intimazione di licenza o di sfratto ovvero, in presenza di tale atto, anche prima che il proprietario ottenga la disponibilità dell’immobile e vi trasferisca la sua dimora abituale.
Risposta: In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro 3 mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro 1 anno dal rilascio l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale.
In relazione a questa particolare ipotesi, è possibile fruire delle detrazioni sin dalla prima rata (cfr. circolare n. 50 del 2002).

Detrazione quota interessi passivi corrisposti su mutuo abitazione di un figlio.

Domanda: È possibile attribuire la detrazione per interessi passivi ad un contribuente che paga interessi per mutuo relativo ad abitazione adibita a dimora abituale di un figlio antecedentemente al 1 gennaio 2001?
Risposta: A partire dal 2001, per abitazione principale si intende quella adibita ad abitazione principale del contribuente e/o di suoi familiari.
Tale disposizione è entrata in vigore dal 1 gennaio 2001 ma trova applicazione anche in riferimento alle rate pagate dopo la predetta data in dipendenza di contratti di mutuo stipulati prima del 2001, sempreché siano state rispettate le condizioni richieste precedentemente.
In particolare che l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale del contribuente e/o di un familiare entro 6 mesi dall’acquisto stesso e l’acquisto dell’unità immobiliare sia stato effettuato nei 6 mesi precedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo (cfr. circolare n. 50 del 2002).

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